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ANFFAS ONLUS MODICA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

Statuto

SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE
ART. 1 - COSTITUZIONE
ART. 2 - SEDE
ART. 3 - FINALITA’ E ATTIVITA’
ART. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI CON L’ APPARTENENZA
ALL’ ANFFAS NAZIONALE
ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE
TITOLO SECONDO : SOCI
ART. 5 - SOCI
ART 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
TITOLO TERZO : ORGANI SOCIALI
ART. 7 - ORGANI DELL’ ASSEMBLEA
ART. 7 bis - CARICHE SOCIALI
ART. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
ART. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
ART. 10 - ASSEMBLEE: POTERI
ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONI
ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
ART. 13 - CONSIGLO DIRETTIVO: POTERI
ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO:DECADENZA DEL CONSIGLIERE
ART. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO QUARTO : NORME AMMINISTRATIVE

ART. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

ART. 19 - DURATA DELL’ ASSOCIAZIONE

ART. 20 - SCIOGLIMENTO

ART. 21 - NORME DI RINVIO

TITOLO PRIMO, SEDE E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 – COSTITUZIONE

- E’ istituita l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali

A.N.F.F.A.S.- ONLUS di MODICA. In breve denominazione anche

“ANFFAS – ONLUS di MODICA”.

L'associazione ha obblighi di utilizzare tale denominazione in qualsiasi

rapporto con terzi.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura

ANFFAS ONLUS come determinato nell’atto costitutivo e nello Statuto

dell' ANFFAS ONLUS , Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°

1542, cosi come modificato in data 25-26 Novembre 2000, depositato al

n.8177/1830

degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16

maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della

Prefettura

di Roma protocollo n. 266/76/2001 set. 1AURPG ufficio Regionale del Pubblico

Registro.
Articolo 2 – SEDE

L'associazione ha sede a Modica in Provincia di Ragusa sita

in Circonvallazione Ortisiana n°206 A/1.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera

dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto;

il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini

comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere

tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue

esclusivamente finalità’ di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e

sociosanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della

formazione della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazione

di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantita il diritto

inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto

della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere

parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale,

anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) Stabilire e mantenere i rapporti con gli organi Politici ed Amministrativi locali

e con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

b) Promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e

giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli Disabili;

c) Promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, e la riabilitazione sulla

disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile

informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre

l’Handicap;

d) Promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel

mondo del lavoro dei disabili intellettivi e razionali;

e) Qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado nei limiti delle finalità ed

attività associative;

f) Promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie,

assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione,

strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili

intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale,

non privato;

g) Promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione

e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e

relazionale;

h) Assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la

categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare

disabilità, intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del

comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non

allestesse direttamente connesse.

3.1 – OBBLIGHI CONNESSI ALL’ APPARTENENZA ALL’ ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite

dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella

determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l’utilizzazione del marchio

ANFFAS cosi come disposto dall'art. 4 dello statuto dell'ANFFAS Nazionale,

registrato il 22.02.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto

Al n° RM2000C001040.

Ai fini dell’utilizzo è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto

dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle

entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, paria EURO 516.457, somma

da rivalutare in base agli indici di svalutazione della moneta.

Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS

comprensiva dei livelli minimi di qualità.

Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico peri i

Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.

L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci

dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dell'art. 19 dello Statuto dell'Anffas

Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più

Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad

allegare ogni annoa al proprio bilancio anche quello /i dell'Ente/i di gestione cosi

da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio

delle facoltà ivi previste.

Articolo 4 – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali

- contributi dei soci

- contributi di privati

- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

- contributi di organismi internazionali

 

- lasciti e donazioni

 

- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività

 

istituzionali

 

 

- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti

 

 

di cui al D.Lgs. 460/97.

 

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in

 

caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di

 

esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato

 

all'associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente ,

 

non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a

 

titolo particolare, né per successione a titolo universale. L'Associazione ha l'obbligo di

 

utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che verrà fornito

 

dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e

 

identificazione delle proprie attività.

 

Titolo Secondo: SOCI

 

Articolo 5 – SOCI

 

I Soci che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

 

Ordinari:

 

 

 sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori,

 

 

curatori o affidatari di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività

 

dell’Assemblea è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile. La

 

qualità di Socio Ordinari non viene meno con il decesso del disabile.

 

Amici:

 

 

 Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da

 

 

almeno un anno, i soci Amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero

 

complessivo degli associati stessi.

 

L'attività istituzionale del socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

 

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale

 

deliberata dell'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

 

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il

 

pagamento della quota associativa.

 

I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione con piena

 

parità è non è ammesso la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

 

I soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad

 

essere informati sulle attività della stessa.

 

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti

 

e delle deliberazioni eventualmente adottate dai componenti Organi sociali in

 

conformità alle norme statutarie.

 

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su

 

modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

 

Articolo 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

 

L'appartenenza all'Associazione cessa:

 

a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo

 

b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum dei

 

due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

 

-in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi

 

dalla data indicata per il versamento.

 

-in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare

 

danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi

 

assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per

 

gravi e comprovati motivi.

 

Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al collegio dei

 

Probiviri.

 

Titolo Terzo: ORGANI SOCIALI

 

Articolo 7 – ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

 

L'associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi

 

Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei

 

programmi approvati dell'assemblea .

 

Gli organi dell'Associazione sono:

 

1) l'Assemblea dei soci

 

2) il Consiglio Direttivo

 

3) il Presidente

 

4) il Collegio dei Revisore dei Conti

 

5) il Collegio dei Probiviri

 

Articolo 7 bis – CARICHE SOCIALI

 

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei

 

Conti di Proboviro alle quali possono accedere anche non soci. L'eleggibilità alle

 

cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, la modalità e i

 

limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

 

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di

 

sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del

 

Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza del

 

componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni

 

consecutive.

 

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o

 

la valutazione di persone, che si svolgono scrutino segreto.

 

Articolo 8 – ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede

 

dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di

 

convocazione.

 

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, o in

 

funzione di quanto previsto dalle leggi vigenti, dell'anno successivo a quello di

 

competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno

 

precedente a quello di competenza per l’approvazione del bilancio preventivo.

 

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano

 

e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci

 

o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

 

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso

 

personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente

 

(fax, telegramma, posta elettronica, o quant’altro), almeno 20 giorni prima

 

dell'assemblea.

 

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresentata l'universalità

 

dei soci.

 

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non

 

intervenuti o dissenzienti.

 

Articolo 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVI

 

L'Assemblea di Sezione costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della

 

data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale.

 

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la

 

presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima

 

di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e

 

rappresentati.

 

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,

 

deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e

 

rappresentati.

 

Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, è necessaria la

 

maggioranza di 2/3 (due terzi dei voti dei soci presenti e rappresentati).

 

Articolo 10 – ASSEMBLEE: POTERI

 

L’assemblea ordinaria :

 

1) elegge il Presidente dell'Associazione;

 

2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti

 

previsti all’art. 11;

 

3) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

 

4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui Regolamenti;

 

5) approva, sentito il parere del Consiglio dei Revisori dei Conti, il rendiconto

 

ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall’ANFFAS

 

Nazionale;

 

6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri di

 

cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti;

 

7) elegge il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di tre membri;

 

8) stabilisce l’importo annuale delle quote associative sulla base di quanto

 

stabilito nel bilancio preventivo;

 

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza

 

dell'Assemblea straordinaria;

 

10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione

 

Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;

 

11) delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi

 

comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema

 

predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

 

L'Assemblea straordinaria:

 

a) delibera sulle modifiche statutarie;

 

b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del

 

patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art.18.

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua

 

assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l ‘Assemblea è

 

presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, su

 

designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

 

Il Presidente dell’assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre

 

scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

 

Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le

 

modalità e l'ordine delle votazioni.

 

Articolo 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

 

IL Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri

 

(comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente, eletto dall’Assemblea.

 

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o

 

corrispondenza.

 

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori

 

dei Conti.

 

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza

 

diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

 

1) il Presidente dei probiviri

 

2) i coordinatori delle commissioni di lavoro

 

3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi

 

sia stata invitata dal Presidente.

 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per

 

non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice

 

Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

 

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocato dal Presidente di sua iniziativa o

 

su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del consiglio direttivo sono

 

tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di

 

convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo

 

lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o

 

quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per

 

l'adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui

 

si terrà la riunione.

 

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima

 

della riunione.

 

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei

 

suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole

 

della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

 

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei

 

fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione

 

stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.

 

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al

 

Presidente, a Consigliere, a Socio o anche a terzi, determinati i limiti di tale delega.

 

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio

 

Direttivo all’Assemblea e successivamente all’eventuale approvazione, comunicati ai

 

Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.

 

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini

 

sociali e per le lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al

 

Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di

 

amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di

 

iniziativa dell’Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui

 

fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

 

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

 

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, sarà

 

chiamato il primo di non eletti.

 

Il membri cosi nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei

 

membri sostituiti.

 

L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

 

1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, o per

 

decadenza, norma dell’art. 7 bis

 

2) scadenza del mandato

 

3) decesso

 

4) mancata partecipazione ad almeno 3 consigli consecutivi senza

 

giustificato motivo

 

5) mancata partecipazione per almeno sei mesi tranne il caso di

 

malattia o grave impedimento

 

6) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto,

 

in caso di comportamento del consigliere incompatibile con le

 

finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali

 

all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai

 

sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e

 

comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno

 

sociale.

 

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere

 

all’Assemblea ordinaria.

 

Articolo 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica

 

associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo,

 

vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle

 

delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi

 

di esercizio.

 

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza

 

o di impedimento di quest’ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

 

Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea e si compone di tre

 

membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti , e di due

 

supplenti, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, che subentrano

 

in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

 

Nella prima riunione dopo l’elezione deve essere eletto il Presidente.

 

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica

 

nell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

 

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto

 

per i membri del Consiglio Direttivo.

 

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea.

 

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell’Associazione

 

verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del

 

rendiconto annuale.

 

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo

 

esprimendo un voto consultivo.

 

Articolo 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, elegge i

 

componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro

 

interno eleggo no un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, a prendere parte

 

alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative

 

delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e di tutti

 

quegli organismi funzionali alla vita dell’Associazione.

 

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti,

 

eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione e/o tra i Soci stessi.

 

Titolo Quarto: NORME AMMINISTRATIVE

 

Articolo 18 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

 

L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno e chiude il 31 dicembre

 

di ogni anno.

 

L’associazione ha l’obbligo di impiego degli avanzi di gestione per la realizzazione

 

delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

 

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di

 

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a

 

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

 

effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte

 

dell’unitaria ANFFAS.

 

Articolo 19 – DURATA DELL’ASSOCAZIONE

 

La durata dell’Associazione è stabilità sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

 

Esso potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria.

 

Articolo 20 – SCIOGLIMENTO:

 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberata dell’Assemblea

 

straordinaria; l’avvio dell’Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento

 

dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data

 

dell’unica convocazione.

 

L’Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei Soci

 

approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi presenti.

 

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di

 

tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all’ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il

 

parere dell’Autorità di Controllo di cui all’Art. 3 comma 189 e successiva della L.

 

662/96.

 

Articolo 21 – NORME DI RINVIO

 

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi

 

vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.

 

 

 

 

Scarica lo statuto è disponibile in formato pdf

 

Ultimo aggiornamento (Venerdì 05 Febbraio 2010 12:55)

 
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