ANFFAS ONLUS MODICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI
Statuto
SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE
ART. 1 - COSTITUZIONE
ART. 2 - SEDE
ART. 3 - FINALITA’ E ATTIVITA’
ART. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI CON L’ APPARTENENZA
ALL’ ANFFAS NAZIONALE
ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE
TITOLO SECONDO : SOCI
ART. 5 - SOCI
ART 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
TITOLO TERZO : ORGANI SOCIALI
ART. 7 - ORGANI DELL’ ASSEMBLEA
ART. 7 bis - CARICHE SOCIALI
ART. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
ART. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
ART. 10 - ASSEMBLEE: POTERI
ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONI
ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
ART. 13 - CONSIGLO DIRETTIVO: POTERI
ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO:DECADENZA DEL CONSIGLIERE
ART. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
TITOLO QUARTO : NORME AMMINISTRATIVE
ART. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
ART. 19 - DURATA DELL’ ASSOCIAZIONE
ART. 20 - SCIOGLIMENTO
ART. 21 - NORME DI RINVIO
TITOLO PRIMO, SEDE E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 1 – COSTITUZIONE
- E’ istituita l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
A.N.F.F.A.S.- ONLUS di MODICA. In breve denominazione anche
“ANFFAS – ONLUS di MODICA”.
L'associazione ha obblighi di utilizzare tale denominazione in qualsiasi
rapporto con terzi.
L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura
ANFFAS ONLUS come determinato nell’atto costitutivo e nello Statuto
dell' ANFFAS ONLUS , Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°
1542, cosi come modificato in data 25-26 Novembre 2000, depositato al
n.8177/1830
degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16
maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della
Prefettura
di Roma protocollo n. 266/76/2001 set. 1AURPG ufficio Regionale del Pubblico
Registro.
Articolo 2 – SEDE
L'associazione ha sede a Modica in Provincia di Ragusa sita
in Circonvallazione Ortisiana n°206 A/1.
La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera
dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto;
il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini
comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere
tempestivamente informati del trasferimento della sede.
Articolo 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’
L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue
esclusivamente finalità’ di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e
sociosanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della
formazione della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazione
di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantita il diritto
inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto
della propria dignità.
L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere
parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale,
anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:
a) Stabilire e mantenere i rapporti con gli organi Politici ed Amministrativi locali
e con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
b) Promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e
giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli Disabili;
c) Promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, e la riabilitazione sulla
disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile
informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre
l’Handicap;
d) Promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel
mondo del lavoro dei disabili intellettivi e razionali;
e) Qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado nei limiti delle finalità ed
attività associative;
f) Promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie,
assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione,
strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili
intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale,
non privato;
g) Promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione
e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e
relazionale;
h) Assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la
categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare
disabilità, intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del
comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non
allestesse direttamente connesse.
3.1 – OBBLIGHI CONNESSI ALL’ APPARTENENZA ALL’ ANFFAS NAZIONALE
Le attività di cui all'art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite
dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella
determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.
L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l’utilizzazione del marchio
ANFFAS cosi come disposto dall'art. 4 dello statuto dell'ANFFAS Nazionale,
registrato il 22.02.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto
Al n° RM2000C001040.
Ai fini dell’utilizzo è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto
dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle
entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, paria EURO 516.457, somma
da rivalutare in base agli indici di svalutazione della moneta.
Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS
comprensiva dei livelli minimi di qualità.
Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico peri i
Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.
L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci
dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dell'art. 19 dello Statuto dell'Anffas
Nazionale, della propria Regione di riferimento.
L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più
Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad
allegare ogni annoa al proprio bilancio anche quello /i dell'Ente/i di gestione cosi
da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio
delle facoltà ivi previste.
Articolo 4 – RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:
- quote sociali
- contributi dei soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- lasciti e donazioni
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività
istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti
di cui al D.Lgs. 460/97.
I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in
caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di
esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato
all'associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente ,
non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a
titolo particolare, né per successione a titolo universale. L'Associazione ha l'obbligo di
utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che verrà fornito
dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e
identificazione delle proprie attività.
Titolo Secondo: SOCI
Articolo 5 – SOCI
I Soci che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:
Ordinari:
sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori,
curatori o affidatari di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività
dell’Assemblea è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile. La
qualità di Socio Ordinari non viene meno con il decesso del disabile.
Amici:
Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da
almeno un anno, i soci Amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero
complessivo degli associati stessi.
L'attività istituzionale del socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.
Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale
deliberata dell'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.
Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il
pagamento della quota associativa.
I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione con piena
parità è non è ammesso la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
I soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad
essere informati sulle attività della stessa.
I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti
e delle deliberazioni eventualmente adottate dai componenti Organi sociali in
conformità alle norme statutarie.
Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su
modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.
Articolo 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
L'appartenenza all'Associazione cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum dei
due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
-in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi
dalla data indicata per il versamento.
-in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare
danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi
assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per
gravi e comprovati motivi.
Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al collegio dei
Probiviri.
Titolo Terzo: ORGANI SOCIALI
Articolo 7 – ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
L'associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi
Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei
programmi approvati dell'assemblea .
Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea dei soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente
4) il Collegio dei Revisore dei Conti
5) il Collegio dei Probiviri
Articolo 7 bis – CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei
Conti di Proboviro alle quali possono accedere anche non soci. L'eleggibilità alle
cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, la modalità e i
limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.
Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di
sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del
Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza del
componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni
consecutive.
Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o
la valutazione di persone, che si svolgono scrutino segreto.
Articolo 8 – ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede
dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di
convocazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, o in
funzione di quanto previsto dalle leggi vigenti, dell'anno successivo a quello di
competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di competenza per l’approvazione del bilancio preventivo.
Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano
e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci
o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso
personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente
(fax, telegramma, posta elettronica, o quant’altro), almeno 20 giorni prima
dell'assemblea.
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresentata l'universalità
dei soci.
Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non
intervenuti o dissenzienti.
Articolo 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVI
L'Assemblea di Sezione costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della
data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima
di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e
rappresentati.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,
deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e
rappresentati.
Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, è necessaria la
maggioranza di 2/3 (due terzi dei voti dei soci presenti e rappresentati).
Articolo 10 – ASSEMBLEE: POTERI
L’assemblea ordinaria :
1) elegge il Presidente dell'Associazione;
2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti
previsti all’art. 11;
3) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui Regolamenti;
5) approva, sentito il parere del Consiglio dei Revisori dei Conti, il rendiconto
ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall’ANFFAS
Nazionale;
6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri di
cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti;
7) elegge il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di tre membri;
8) stabilisce l’importo annuale delle quote associative sulla base di quanto
stabilito nel bilancio preventivo;
9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza
dell'Assemblea straordinaria;
10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione
Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
11) delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi
comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema
predisposto dall'ANFFAS Nazionale.
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modifiche statutarie;
b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del
patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art.18.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l ‘Assemblea è
presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, su
designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.
Il Presidente dell’assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre
scrutatori allorché siano previste delle votazioni.
Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le
modalità e l'ordine delle votazioni.
Articolo 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
IL Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri
(comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente, eletto dall’Assemblea.
I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o
corrispondenza.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza
diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:
1) il Presidente dei probiviri
2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi
sia stata invitata dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per
non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocato dal Presidente di sua iniziativa o
su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del consiglio direttivo sono
tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di
convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo
lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o
quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per
l'adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui
si terrà la riunione.
Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima
della riunione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei
fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al
Presidente, a Consigliere, a Socio o anche a terzi, determinati i limiti di tale delega.
I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio
Direttivo all’Assemblea e successivamente all’eventuale approvazione, comunicati ai
Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini
sociali e per le lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al
Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di
amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di
iniziativa dell’Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui
fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.
Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, sarà
chiamato il primo di non eletti.
Il membri cosi nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei
membri sostituiti.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:
1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, o per
decadenza, norma dell’art. 7 bis
2) scadenza del mandato
3) decesso
4) mancata partecipazione ad almeno 3 consigli consecutivi senza
giustificato motivo
5) mancata partecipazione per almeno sei mesi tranne il caso di
malattia o grave impedimento
6) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto,
in caso di comportamento del consigliere incompatibile con le
finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali
all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai
sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e
comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno
sociale.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere
all’Assemblea ordinaria.
Articolo 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica
associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo,
vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle
delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi
di esercizio.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza
o di impedimento di quest’ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea e si compone di tre
membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti , e di due
supplenti, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, che subentrano
in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.
Nella prima riunione dopo l’elezione deve essere eletto il Presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica
nell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto
per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea.
In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell’Associazione
verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del
rendiconto annuale.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
esprimendo un voto consultivo.
Articolo 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, elegge i
componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro
interno eleggo no un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, a prendere parte
alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative
delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e di tutti
quegli organismi funzionali alla vita dell’Associazione.
Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti,
eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione e/o tra i Soci stessi.
Titolo Quarto: NORME AMMINISTRATIVE
Articolo 18 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE
L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno e chiude il 31 dicembre
di ogni anno.
L’associazione ha l’obbligo di impiego degli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte
dell’unitaria ANFFAS.
Articolo 19 – DURATA DELL’ASSOCAZIONE
La durata dell’Associazione è stabilità sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).
Esso potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria.
Articolo 20 – SCIOGLIMENTO:
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberata dell’Assemblea
straordinaria; l’avvio dell’Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento
dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data
dell’unica convocazione.
L’Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei Soci
approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi presenti.
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di
tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all’ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il
parere dell’Autorità di Controllo di cui all’Art. 3 comma 189 e successiva della L.
662/96.
Articolo 21 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi
vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.
Scarica lo statuto è disponibile in formato pdf
Ultimo aggiornamento (Venerdì 05 Febbraio 2010 12:55)



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